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La corte di Cassazione ha decretato con la sentenza n. 11816 del 12 luglio 2012 l’accoglimento del ricorso presentato da un professionista della sanità (in questo caso un dentista ) verso il procedimento disciplinare inflittogli dalla Commissione dell’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine che lo sospendeva per un mese dall’esercizio della professione. La sospensione era stata inflitta poiché il professionista aveva pubblicizzato la propria struttura, pubblicità ritenuta meramente commerciale e falsa da parte dell’Ordine in quanto prevedeva l’esistenza di tariffe minime nazionali ormai abrogate.


La corte ha sentenziato come “la competenza degli Ordini professionali è finalizzata alla sola verifica della trasparenza e della veridicità del messaggio”. Inoltre i giudici si sono rifatti alla Direttiva Comunitaria n. 123/2006, così come pure il Decreto Bersani (Legge 248/2006), affermando che tali normative prevedono espressamente la massima liberalizzazione della concorrenza, annullando così il divieto di fare pubblicità sui servizi offerti da professioni regolamentate.

In conclusione un professionista può pubblicizzare le proprie prestazioni lavorative rispettando i principi di trasparenza e di veridicità del messaggio.


Ecco le immagini scansionate della Sentenza:


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